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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2226 - Difformità e Vizi Dell'Opera  
  L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L'azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201). I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell'opera sono regolati dall'art. 1668.