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Codice Civile



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  Art.: 2218 - Bollatura Facoltativa  
  L'imprenditore può far bollare e vidimare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti (2710). Articolo modificato dall'art. 8 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 7 bis, Decr.Legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 .