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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2212 - Poteri Dei Commessi Relativi Agli Affari Conclusi  
  Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. Sono altresė legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) nell'interesse dell'imprenditore.