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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2189 - Modalità Dell'Iscrizione  
  Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. (questi pụ ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del registro, che provvede con decreto.