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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2188 - Registro Delle Imprese  
  È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge (att. 99 e seguenti). Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.