Art.: 217 - Amministrazione e Godimento Dei Beni | ||
Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui ่ titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi ่ stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ่ tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (179, 185, 1387, 1710, 1718). Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (149), sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti. |