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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2179 - Morte Di Una Delle Parti  
  La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. In caso di morte del soccidario si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.