Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2168 - Morte Di Una Delle Parti  
  La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.