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Libro Quinto: Del Lavoro
Titolo: II - Del Lavoro Nell'Impresa
Sezione III - Della Colonia Parziaria
Art.: 2168 - Morte Di Una Delle Parti
Art.: 2168 - Morte Di Una Delle Parti
La colonia parziaria non si scioglie per la morte del concedente. In caso di morte del colono, si applicano a favore degli eredi di questo le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158.
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