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Libro Quinto: Del Lavoro
Titolo: II - Del Lavoro Nell'Impresa
Sezione III - Della Colonia Parziaria
Art.: 2166 - Obblighi Del Concedente
Art.: 2166 - Obblighi Del Concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in stato di servire alla produzione alla quale ่ destinato.
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