Art.: 2164 - Nozione | ||
Nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse (2135), al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione dei prodotti e degli utili è stabilita (dalle norme corporative,) dalla convenzione o dagli usi (Cod. Proc. Civ. 409). |