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Codice Civile



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  Art.: 2151 - Spese Per La Coltivazione  
  Articolo tacitamente abrogato Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse (2135), escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro (2765) in parti eguali. Se il mezzadro e sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel precedente comma.