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Codice Civile



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  Art.: 2147 - Obblighi Del Mezzadro  
  Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica. E a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni (delle norme corporative), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.