Art.: 2143 - Mezzadria a Tempo Indeterminato | ||
La mezzadria a tempo indeterminato s'intende convenuta per la durata di un anno agrario (salvo diverse disposizioni delle norme corporative) e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non ่ stata comunicata disdetta almeno sei (2964) mesi prima della scadenza nei modi fissati (dalle norme corporative), dalla convenzione o dagli usi. |