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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2138 - Dirigenti e Fattori Di Campagna  
  I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola e quelli dei fattori di campagna, se non sono determinati per iscritto dal preponente, sono regolati (dalle norme corporative e, in mancanza), dagli usi.