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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2137 - Responsabilit� Dell'Imprenditore Agricolo  
  L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, � soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge (e dalle norme corporative) concernenti l'esercizio dell'agricoltura.