Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2115 - Contribuzioni  
  Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore ่ responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che ่ a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754). E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza (1419).