Art.: 2111 - Servizio Militare | ||
(La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva risolve ("sospende", secondo l'art. 1 del D. lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303) il contratto di lavoro salvo diverse disposizioni delle norme corporative). In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'articolo precedente. |