HOME
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ
CONTATTI
Giurisprudenza
.it
Codice Civile
Codice Civile
Codice Civile
Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: IX - Dei Fatti Illeciti
Sezione V - Dell'Estinzione Della Fideiussione
Art.: 2056 - Valutazione Dei Danni
Art.: 2056 - Valutazione Dei Danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227. Il lucro cessante ่ valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
SENTENZE
CODICE CIVILE
CODICE PENALE
TRIBUNALI
UNIVERSITÀ