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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2056 - Valutazione Dei Danni  
  Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227. Il lucro cessante ่ valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.