Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2052 - Danno Cagionato Da Animali  
  Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, ่ responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).