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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2050 - Responsabilità Per l'Esercizio Di Attività Pericolose  
  Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.