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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: IX - Dei Fatti Illeciti
Sezione V - Dell'Estinzione Della Fideiussione
Art.: 2044 - Legittima Difesa
Art.: 2044 - Legittima Difesa
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).
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