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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: IX - Dei Fatti Illeciti
Sezione V - Dell'Estinzione Della Fideiussione
Art.: 2043 - Risarcimento Per Fatto Illecito
Art.: 2043 - Risarcimento Per Fatto Illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).
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