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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2041 - Azione Generale Di Arricchimento  
  Chi, senza una giusta causa, si ่ arricchito a danno di un'altra persona ่ tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta ่ tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.