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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2028 - Obbligo Di Continuare La Gestione  
  Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finche l'erede possa provvedere direttamente.