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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2026 - Pegno  
  La costituzione in pegno (2784 e seguenti) di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola "in garanzia" o altra equivalente (2014). Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura (2013).