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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 2007 - Distruzione Del Titolo  
  Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all'emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Le spese sono a carico del richiedente. Se la prova della distruzione non ่ raggiunta, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.