Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1 - Capacità Giuridica  
  La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). (3° comma abrogato).