Art.: 1986 - Annullamento e Risoluzione Del Contratto | ||
La cessione può essere annullata (1425) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 e seguenti). |