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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1983 - Controllo Del Debitore  
  Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193). Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.