Art.: 1983 - Controllo Del Debitore | ||
Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno (Cod. Proc. Civ. 263-266; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178, 193). Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore. |