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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione V - Dell'Estinzione Della Fideiussione
Art.: 1982 - Riparto
Art.: 1982 - Riparto
I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione (2741). Il residuo spetta al debitore (att. 193).
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