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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 197 - Limiti Al Prelevamento Nei Riguardi Dei Terzi  
  Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (2702, 2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.