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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione V - Dell'Estinzione Della Fideiussione
Art.: 1978 - Forma
Art.: 1978 - Forma
La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità (1350, 2649, 2687). Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizioni degli artt. 1264 e 1265 (2725).
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