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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1968 - Transazione Sulla Falsità Di Documenti  
  La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).