Art.: 1968 - Transazione Sulla Falsità Di Documenti
Art.: 1968 - Transazione Sulla Falsità Di Documenti
La transazione nei giudizi civili di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti) non produce alcun effetto, se non e stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 5).