Art.: 1966 - Capacità a Transigere e Disponibilità Dei Diritti | ||
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493). La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti (2113). |