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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1964 - Compensazione Dei Frutti Con Gli Interessi  
  Salva la disposizione dell'art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell'immobile (att. 192).