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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1959 - Sopravvenuta Insolvenza Del Mandante o Del Terzo  
  Se, dopo l'accettazione dell'incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l'incarico non può essere costretto ad eseguirlo (1461). Si applica inoltre la disposizione dell'art. 1956.