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Codice Civile



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  Art.: 1956 - Liberazione Del Fideiussore Per Obbligazione Futura  
  Il fideiussore per un'obbligazione futura (1938) è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (1461, 1844, 1850, 1877). Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. (Comma aggiunto dall'Art. 10, Legge 17 febbraio 1992, n. 154, riportata tra le leggi speciali).