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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 194 - Divisione Dei Beni Della Comunione  
  La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice (38 att.), in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.