Art.: 194 - Divisione Dei Beni Della Comunione | ||
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice (38 att.), in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge. |