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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1946 - Fideiussione Prestata Da Pių Persone  
  Se pių persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito (1292), ciascuna di esse e obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.