Art.: 1930 - Diritto Del Riassicurato In Caso Di Liquidazione Coatta Amministrativa | ||
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti (1241 e seguenti; att. 187). |