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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1928 - Prova  
  I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto (2725). I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali (2697 e seguenti, 2952).