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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1919 - Assicurazione Sulla Vita Propria o Di Un Terzo  
  L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto (2725).