Art.: 1916 - Diritto Di Surrogazione Dell'Assicuratore | ||
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589). Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589). Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. NOTA Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare , fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato. |