Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1911 - Coassicurazione  
  Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra pi� assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore � tenuto al pagamento dell'indennit� assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.