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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1911 - Coassicurazione  
  Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico e il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.