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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1909 - Assicurazione Per Somma Eccedente Il Valore Delle Cose  
  L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non ่ valida (1441 e seguenti) se vi e stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se ่ in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso. Se non vi e stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.