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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione VI - Dello Sconto Bancario
Art.: 1874 - Costituzione a Favore Di Pių Persone
Art.: 1874 - Costituzione a Favore Di Pių Persone
Se la rendita e costituita a favore di pių persone, la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario (674 e seguenti).
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