Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 1856 - Esecuzione d'Incarichi  
  La banca risponde secondo le regole del mandato (1703 e seguenti) per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente (1717).