Art.: 184 - Atti Compiuti Senza Il Necessario Consenso | ||
Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati (1444) sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683 (1327 e seguenti). L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione (1441, 1442). Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione. |