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Libro Quarto: Delle Obbligazioni
Titolo: III - Dei Singoli Contratti
Sezione IV - Dell'Anticipazione Bancaria
Art.: 1847 - Assicurazione Delle Merci
Art.: 1847 - Assicurazione Delle Merci
La banca deve provvedere per conto del contraente (1891) all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.
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